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le modifiche dello statuto

created Jan 27th 2022, 18:39 by FRAncesco01


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Successivo alla fase costitutiva, comprende qualsiasi variazione apportata: inserimento di una nuova clausola, o modifica, eliminazione di una clausola. Art.2436 Necessaria l’assemblea straordinaria, di solito necessaria maggioranza (ma dipende dalla clausola, se compromissoria necessari 2/3).                
         Procedimento: Verbale notarile, verificato dal presidente d’assemblea, il notaio trascrive tutto quello che si dice e ne controlla la legalità, deve essere iscritto dal notaio nel RI entro 30gg. Per i soci ha efficacia immediata. Invece, solo dopo l’iscrizione della delibera nel RI (non il mero deposito) si producono gli effetti per i terzi.  
 
 
Competenza  
L’unico organo che ne ha diritto è l’assemblea, riflesso della volontà dei soci. Eccezione di legge: aumento di capitale delegato dove i soci con una delibera, si spogliano del loro potere di cambiare statuto, per attribuirlo agli amministratori, delibera di delega deve indicare l’ammontare massimo del capitale, potere implementare il CS in diverse volte in un termine di cinque anni. Organo gestorio modifica lo statuto sociale, di solito assemblea straordinaria. Si attribuisce all’organo amministrativo la possibilità di scegliere il momento giusto per far entrare nuovi soci, dove il valore della società è più alto, allora i nuovi soci andranno a pagare un sovrapprezzo.  Aumento del capitale va ad influire nel diritto dei soci.  
Il capitale sociale prevede aumenti e riduzioni (meno numerose). Può essere un aumento a pagamento c’è un incremento del patrimonio sociale oppure individuale dove non abbiamo nessun incremento del patrimonio netto, è solo uno spostamento contabile, da una riserva disponibile al CS.                       Aumento oneroso è paragonabile ad una proposta contrattuale, che deve essere accettata (tramite dichiarazione di sottoscrizione) da parte del socio, l’aumento di capitale si chiude. Il socio si obbliga ad effettuare i versamenti e quindi si applica la disciplina dei conferimenti (valgono le stesse regole che nella fase costitutiva). Non possono essere emesse azioni che non sono coperte da un CS proprio.                      Art2441 riguarda esclusivamente i soci: questi possono rinunciare a qualsiasi diritto.                 Diritto di opzione: opzione da un punto di vista civilistica, ha il diritto di mantenere inalterata la sua partecipazione al CS anche quando viene aumentato con la delibera. Se sottoscrive in proporzione, la mia partecipazione non cambierà. Se non sottoscrive allora la sua percentuale viene diluita. Legislatore prevede la disciplina deve essere pubblicata sul sito dell’azienda e/o sul RI, il diritto di opzione può essere concesso in non meno di 14gg dalla pubblicazione dell’offerta, è rinunciabile se tutti i soci sono presenti in assemblea e ci si mette subito d’accordo.                                             Comma 3 se i soci non sottoscrivono, gli altri soci hanno il diritto di prelazione sull’inoptato, ai soci che hanno sottoscritto, muta la proporzione di partecipazione, ma non i soggetti.                Comma 4. Non spetta il diritto di opzione quando l’aumento di capitale viene fatto con conferimento di beni in natura. Aumento di capitale nasce senza opzioni (che sia socio o terzo) se è già socio dedicato solo a lui (l’aumento del CS), se è terzo aumento dedicato a soggetto diverso dalla compagina sociale. Sacrifica il diritto dei soci di mantenere le quote inalterate, considera il dotarsi di quel bene più importante. Interesse della società per quel particolare bene, quindi rinuncia al diritto opzionale. Prevale l’interesse della società rispetto a quello del socio.                         Comma 8: escluso diritto d’opzione dalla delibera assembleare (adottata con le maggioranze straordinarie), se offerti ai (destinatari dell’aumento di capitale siano) dipendenti, collaboratori della società o da controllanti o controllate (raro).                                     Comma 5: Altre ipotesi di esclusione o limitazione dell’opzione: l’opzione può essere esclusa o limitata, sono i soci che lo decidono se aumento CS con diritto di opzione. Escludo: nessuno socio avrà il diritto di opzione, limito comprimo il diritto. Interesse per consentire ad un soggetto terzo, quando non deve liberare con conferimento in natura (in questo caso comma 4), solo in denaro, bypassando il diritto di opzione e inoptato. Interesse difficile da dimostrare l’interesse, perché il denaro è lo stesso per i diversi soggetti.     Interesse di una persona nella compagina sociale.                        Comma 6: organo amministrativo devo spiegare al socio perché aumento il CS senza diritto di opzione, perché lo sto diluendo. Spiegato in documenti dall’organo amministrativo (motivazioni giuridiche) e dal collegio sindacale. Devo indicare il prezzo delle azioni, allora paga un sovrapprezzo per partecipare al patrimonio netto, paga ciò che compra, se fosse valore nominale starebbero regalando parte delle quote di società (il patrimonio), in questo modo incrementa. Sovrapprezzo fa parte dell’aumento del capitale. Viene creata la riserva di sovrapprezzo.  Il parere del collegio e, nel casi di conferimento in natura, la relazione dell’esperto nominato dal tribunale o la documentazione del devono restare depositati nei 15gg che precedono l’assemblea e fino alla delibera.  
Aumento gratuito
Non aumento il capitale della società, passa dalla voce riserva al capitale, varia il valore nominale, sono coperte dalla società. Devo rispettare le azioni in circolazione per il principio di omogeneità, quindi o aumento il valore nominale o aumento le azioni in circolazione. Bisogna guardare in bilancio le riserve disponibili e gli utili distribuibili (non usare utili provvisori).
 
Riduzione del capitale sociale Due tipi: per perdite o volontaria.  
Per perdite: la società subisce delle perdite, è una modifica nominale del CS e consiste nell’adeguare la cifra del capitale al patrimonio netto che si è ridotto per via delle perdite. Si hanno delle perdite quando vengono erose tutte le riserve, le perdite rilevanti sono al netto delle riserve. Il CS deve sempre essere ridotto in proporzione alle perdite. Non è possibile ridurre il CS per importo inferiore alle perdite. Il legislatore individua diverse soglie.                                     Perdite che toccano il CS <1/3, il legislatore considera le perdite fisiologiche all’attività della società. Se ne prende atto, ma non è obbligatoria la riduzione di capitale.                     Perdite >1/3 del CS: amministratori che ne prendono atto, entro 30gg devono convocare l’assemblea per provvedere agli opportuni provvedimenti. È possibile l’anno di grazia, rinvio a nuovo delle perdite di un anno, per sperare di tornare in una fase fisiologica, se il secondo anno è uguale obbligo di convocare l’assemblea, urgenza di ridurre il CS per adeguarlo al patrimonio, di solito dovrebbe essere convocato l’assemblea straordinaria, ma data l’urgenza siamo in sede di assemblea ordinaria (con quorum più bassi)(unico momento in cui l’assemblea ordinaria può modificare lo statuto, assemblea che approva il bilancio, per favorire l’adozione dei provvedimenti. Allora la riduzione è obbligatoria, per assorbire le perdite.                                                                 Bisogna seguire delle formalità: convocazione dell’assemblea, redigere una relazione sulla situazione patrimoniale della società, perché ci sono anche queste perdite. Una situazione patrimoniale (bilancio infrannuale) per giustificare la presenza delle perdite. Questa deve essere accompagnata dalle osservazioni dei collegi sindacali. Fase documentale espletata. Infine, in assemblea, gli amministratori devono dare evidenza dei fatti di rilievo. Oppure possono ridurre il CS, atto di estrema trasparenza.                      Gli opportuni provvedimenti sono:  versamento a fondo perduto: il socio versa soldi nella società per assorbire le perdite, patrimonializza le perdite. Trasformazione: del tipo di società, il tipo sociale: da una spa ad una srl (limite minimo srl 1€, spa 50k€). Aumento del capitale: ma non devo avere perdite (regola, starei annacquando tutto), allora non è un opportuno provvedimento, ma è stato usato da diverse società, rischioso.                                                    Riduzione ai sensi dell’art 2447. Se la perdita è >1/3 del capitale e questo risulta intaccato nel minimo legale, allora la riduzione non solo è obbligatoria (non c’è l’anno di grazia), ma deve anche essere accompagnata dalla contestuale ricapitalizzazione (stessa delibera ma riduzione e separatamente aumento del CS, pari al minimo sociale), cioè da un aumento almeno fino al minimo legale oppure trasformare la società: in mancanza la società si scioglie. Si segue la procedura dell’art 2446, ma non c’è l’anno di grazia. L’alternativa in più è lo scioglimento della società, liquidazione, si soddisfano i creditori e si chiude.
Riduzione reale, non abbiamo perdite ma riduco il capitale sociale, riduzione del patrimonio. Guardo i soci ed i creditori. Delibera più formale, formalità: avviso di convocazione deve indicare le ragioni e le sue modalità delle riduzione, le dette ragioni devono anche risultare nel verbale. Presupposti: non devo aver perdite, non si può ridurre oltre il minimo di legge, si deve rispettare la proporzione  in caso di emissione di obbligazioni. Devo vedere chi devo rimborsare. Posso rimborsare il capitale o liberare i soci dal versamento ancora dovuto, per abbassare la partecipazione nominale. Faccio diminuire il capitale sociale anche se non ci sono perdite, la società sta bene.
Riduzione art. 2445. Modalità: rimborsare i conferimenti, il capitale, in quanto azienda, per abbassare il CS. Porto a riserva il CS senza tornare il capitale ai soci, riservizzazione. Liberare i soci dai crediti nei confronti della società ancora dovuti. In via di prassi vengono fuori: Assegnare beni in natura ai soci, annullamento azioni proprie.
 

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